Articolo 23 del Regolamento TARI - Estratto
1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta
sull’apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 30
giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione
dell’immobile.
2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area
assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento,
per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.
Ai fini dell’applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio
gestione rifiuti o tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e
le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.
Ai fini dell’applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini
T.A.R.S.U./TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull’applicazione del
tributo.
3. Per permettere che la riscossione della TARI possa essere effettuata in termini compatibili con
l’esigenza di garantire il completo incasso del tributo entro il mese di aprile dell’anno successivo a
quello di riferimento, senza penalizzare i contribuenti con la trasmissione di richieste di pagamento
che non tengano conto delle effettive variazioni intervenute, il termine per la presentazione della
denuncia relativa alle modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo è fissato al 31
gennaio dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.